Il provvedimento dell’Agcom – che nasce da un esposto del gruppo Gedi contro Microsoft, proprietaria del motore di ricerca Bing – riconosce il diritto a una equa retribuzione per editori e giornalisti da parte dei motori di ricerca che rilanciano i contenuti editoriali.
Si tratta del primo provvedimento adottato da Agcom che coinvolge un prestatore di servizi della società dell’informazione diverso dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa.
L’Autorità, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento di cui alla delibera n. 3/23/CONS, ha valutato le proposte economiche formulate dalle parti e ha ritenuto che nessuna di queste fosse conforme ai criteri di cui all’articolo 4 del Regolamento medesimo. Ha, pertanto, determinato l’equo compenso spettante a GEDI secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento.
Con questa decisione l’Autorità si è espressa altresì sulla definizione di ‘estratto molto breve’, interpretando il criterio qualitativo dettato dal legislatore alla luce del mutamento che ha caratterizzato l’offerta e la domanda di informazione nel nuovo contesto sociale.
In applicazione dell’articolo 4 del Regolamento, in caso di utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori diversi dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa, l’equo compenso dovuto agli editori è calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore. A tale base di calcolo si applica un’aliquota fino al 70% determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento.
Nel determinare la base di calcolo, l’Autorità ha tenuto conto dei meccanismi di funzionamento dei servizi del prestatore e del relativo modello di business, considerando nel dettaglio i meccanismi di funzionamento del motore di ricerca Bing. A tale base di calcolo l’Autorità ha applicato un’aliquota determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:
a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento);
b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience online);
c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria;
d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;
g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.
Per ciascuno dei menzionati criteri sono state applicate delle percentuali calcolate in base a quanto previsto dalla Nota metodologica che fornisce indicazioni di dettaglio sui diversi elementi che compongono il modello di calcolo cui si attiene Agcom per la valutazione della conformità delle proposte economiche delle parti o per la definizione dell’ammontare dell’equo compenso.