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Megan Gale rimane, il Giurì dà ragione a iliad. Bocciato il ricorso Fastweb+Vodafone. Le motivazioni

La nuova campagna iliad con Megan Gale, di cui molto si è parlato, non si è limitata a un’operazione nostalgia, ma ha aperto uno scontro con Fastweb+Vodafone. Al centro della controversia c’è la scelta dell’ex storica testimonial di Omnitel e Vodafone come protagonista dello spot ‘Poche cose sono per sempre’. Fastweb ha accusato iliad di sfruttare la notorietà associata a Megan Gale e al marchio Vodafone per suggerire implicitamente un passaggio di clienti verso il competitor.

Con una lettera ufficiale inviata all’Ad di iliad, Benedetto Levi, Fastweb+Vodafone ha dunque chiesto l’immediata sospensione della campagna su tutti i mezzi, contestando presunti casi di concorrenza sleale, agganciamento indebito al brand e violazioni del Codice di Autodisciplina pubblicitaria.

Oggi è arrivata la pronuncia n. 11/2026 dello IAP che “esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni esaminate non sono in contrasto con il Codice di Autodisciplina”, dando dunque ragione a iliad. A giorni verranno rese pubbliche le motivazioni.

I punti principali della Pronuncia

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La questione centrale è giuridica, non contrattuale

Il Giurì chiarisce che il tema non riguarda i rapporti contrattuali passati tra la testimonial Megan Gale e Vodafone/Omnitel, ormai conclusi da tempo, ma una questione più generale: un’azienda può utilizzare nella propria pubblicità una testimonial storicamente associata a un concorrente diretto?

Gli accordi precedenti non producono effetti permanenti

I rapporti tra Megan Gale e Vodafone sono considerati un semplice fatto storico. Non esistono più obblighi contrattuali di esclusiva o astensione e il Giurì precisa che non si può applicare al caso la giurisprudenza sui limiti alla concorrenza di ex dipendenti o testimonial.

La notorietà appartiene alla persona, non alle aziende

Il Giurì respinge questa tesi. La notorietà personale è un diritto della personalità e appartiene alla persona stessa, non alle aziende con cui ha collaborato. Megan Gale può quindi utilizzare liberamente la propria immagine. Diversamente si rischierebbe di trattare una persona come un asset aziendale.

Il tempo trascorso è un elemento decisivo

Gli spot Omnitel-Vodafone con Megan Gale risalgono a circa vent’anni fa. Secondo il Giurì è irragionevole pensare che un rapporto commerciale possa produrre effetti giuridici finché resta vivo il ricordo del pubblico.

Nessuna violazione dell’articolo 13 del Codice

Fastweb contestava uno sfruttamento indebito della notorietà altrui. Il Giurì ritiene però che:

  • Iliad abbia utilizzato la notorietà personale di Megan Gale, non quella di Vodafone;
  • non vi siano elementi ulteriori di agganciamento alla notorietà di un concorrente.

Il richiamo al colore rosso è considerato irrilevante

Anche il fatto che Megan Gale indossi un abito rosso viene giudicato un elemento troppo debole: il rosso è un colore largamente diffuso e non possiede una forza distintiva sufficiente.

Nessun travaso di notorietà dimostrato

Per il Giurì non basta che il pubblico ricordi una vecchia campagna. Un trasferimento di notorietà giuridicamente rilevante riguarda marchi o segni distintivi, non una persona.

Nessuna pubblicità comparativa o denigratoria

Il Giurì esclude violazioni dell’articolo 15:

  • nello spot Iliad non vengono citati o evocati Vodafone, Fastweb o altri operatori;
  • non emerge alcun confronto diretto con concorrenti.

Conclusione: nessuna violazione del Codice di autodisciplina

Il Giurì conclude che la pubblicità Iliad non viola i principi di correttezza e onestà. Il messaggio comunica semplicemente che una testimonial, esercitando un proprio diritto personale, sceglie di collaborare con un’altra azienda, senza trasferire segreti, know-how o patrimoni appartenenti a precedenti inserzionisti.