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Violenza online e adolescenti, nuovi rischi dall’Intelligenza Artificiale. Terre Des Hommes: “Ampliare le norme di protezione”

Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes
Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, durante il suo intervento

Rendere punibile la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite generate con l’Intelligenza Artificiale. È una delle quattro proposte di riforma normativa presentate da Terre des Hommes Italia per arginare i rischi della violenza online, anche alla luce delle nuove tecnologie.

Sviluppate insieme a un team di esperti giuristi e presentate in occasione dell’incontro ‘Violenza online e adolescenti. Difesa reale vs Intelligenza Artificiale’ alla presenza di Riccardo Bettiga, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Lombardia e del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e promotore dell’IISFA Educ@tional Response Team, Francesco Cajani, le proposte prevedono anche di obbligare le piattaforme web a collaborare con le autorità nell’identificazione degli autori di reati online e di individuare con certezza la giurisdizione e la competenza territoriale dei reati commessi attraverso i social e la rete.

“Le proposte normative elaborate con il team di esperti legali evidenziano i limiti che ancora oggi incontra chi cerca giustizia per i crimini di violenza sul web. Non possiamo accettare che a pagare le conseguenze peggiori siano dei minori”, spiega nella nota Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes. “Sono i ragazzi stessi a chiedere regole più efficaci, come testimoniato dall’ultimo Osservatorio indifesa che rivela quanto gli adolescenti siano consapevoli dei numerosi pericoli del web, adescamento, furto di identità, violazione della privacy, molestie e cyberbullismo, ma meno informati e preparati su come prevenire e proteggersi da questi pericoli”.

Dal rapporto, infatti, emerge che il 60% dei ragazzi e delle ragazze italiane vorrebbe una maggiore regolamentazione della rete.

Le proposte di Terre des Hommes hanno l’obiettivo di avanzare modifiche che garantiscano a chi subisce comportamenti illeciti online una tutela più effettiva e la possibilità di ottenere giustizia e vedere riconosciuti i propri diritti.

Le leggi di cui il Paese si è dotato, infatti, non riescono ancora a garantire la punibilità dell’autore, sia perché le fattispecie di reato non sempre possono rientrare nelle loro maglie, sia perché sussistono ancora molti elementi che limitano le indagini, la possibilità di identificare l’autore dei reati o la rimozione rapida dei contenuti.

Inoltre, l’introduzione di software con intelligenza artificiale, sempre più diffusi e utilizzati, ha tristemente ampliato le possibilità di reati online, legati in particolare alla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti con immagini virtuali, generate da intelligenza artificiale.

Le proposte di riforma normativa di Terre Des Hommes

1. Individuare l’autore di reato che si nasconde dietro a un nickname

Si renda effettivamente perseguibile l’autore del reato, identificandolo nei casi previsti dalla legge. La collaborazione con le autorità procedenti dovrà essere considerata una prestazione obbligatoria delle piattaforme con relative sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

Come

È necessaria una modifica normativa che preveda meccanismi di identificazione giudiziale degli utenti che si muovono online dietro nickname, soprattutto nei casi di diffamazione e di hate speech in genere. Conformemente ai nuovi protocolli della Convenzione di Budapest, in fase di emanazione, i social network dovrebbero essere tenuti a fornire tutti i dati utili all’identificazione dell’utente, entro tempi certi (massimo 48h), su provvedimento motivato del giudice. Potrebbe essere statuito che si tratti di una prestazione obbligatoria, che sarebbe sanzionata ad esempio in via amministrativa in caso di inosservanza, con tracciamento del numero di inadempimenti agli ordini delle autorità procedenti.

La riforma potrebbe essere contenuta nel codice di procedura penale ed eventualmente prevedendo una modifica del d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021 o dell’art. 132 codice privacy.

2. Punire il revenge porn anche quando sostanziato da Intelligenza Artificiale 

Si renda punibile la diffusione di materiale sessualmente esplicito anche quando questo rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando persone realmente esistenti o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagine realizzate con tecniche di elaborazione grafica e/o di intelligenza artificiale non associate in tutto o in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Come

Proposta di revisione del reato di revenge porn: dopo il comma 2 dell’art. 612-ter si aggiunge:

“Le disposizioni precedenti si applicano anche quando il materiale sessualmente esplicito rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando persone realmente esistenti o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagine realizzate con tecniche di elaborazione grafica e/o di intelligenza artificiale non associate in tutto o in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se  i  fatti  sono commessi in danno di minorenni, persona in condizione di inferiorità  fisica  o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.”

3. Individuare con certezza la giurisdizione dei reati commessi via social

Sia individuata con certezza, anche per i reati commessi via social, la relativa giurisdizione, intendendosi in ogni caso commesso nel territorio dello Stato il reato posto in essere mediante l’impiego di sistemi informatici o telematici in danno di persona offesa che su tale territorio abbia la residenza, la dimora o il domicilio.

Come

In particolare, per la determinazione della giurisdizione dei reati commessi attraverso la rete si propone di aggiungere all’art. 6 c.p. un comma 3 del seguente tenore:

“Si considera in ogni caso commesso nel territorio dello Stato il reato commesso mediante l’impiego di sistemi informatici o telematici in danno di persona offesa che su tale territorio abbia la residenza, la dimora o il domicilio”.

4. Individuare con certezza la competenza territoriale dei reati commessi attraverso la rete

Sia individuata con certezza anche la competenza territoriale dei reati commessi attraverso la rete, analogamente a quanto previsto per quelli commessi attraverso trasmissioni televisive o radiofoniche, la competenza dovrà essere determinata con riferimento al luogo di residenza della persona offesa dal reato.

Come

Modifica dell’art. 8 c.p.p. (regole generali) aggiungendo un comma 5 del seguente tenore:

“Nel caso di reati commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o telematici è competente il giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona offesa”.