Sì definitivo dell’Aula della Camera al ddl Editoria. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 275 voti a favore, 80 contrari e 32 astenuti. Al voto finale si sono espressi contro i deputati di M5S e Fi, mentre si sono astenuti quelli della Lega e di Fratelli d’Italia.
Il Fondo, riporta l’adnkronos, viene alimentato con risorse statali già destinate al settore, un contributo di solidarietà a carico delle società concessionarie di raccolta pubblicitaria e una parte, fino a un massimo di cento milioni annui per il periodo 2016-2018, delle maggiori entrate derivanti dal canone Rai. Una determinata percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l’innovazione dell’offerta informativa nel campo dell’informazione digitale, attuando obiettivi di convergenza multimediale.
Cambiano i requisiti per la concessione dei contributi, stabilendo come condizione necessaria per il finanziamento l’esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale e la costituzione come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto.
Stop ai finanziamenti per organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa. Viene inoltre richiesto alle aziende il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro; l’edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l’edizione in formato cartaceo); la pubblicazione di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti.
I contributi dovranno essere calcolati tenendo conto di un tetto massimo liquidabile a ciascuna impresa; del numero di copie annue vendute (comunque non inferiore al 30 % delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali); della valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale.
Previsto l’innalzamento, verso un progressivo allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, con il divieto per le aziende di mantenere un rapporto di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento previdenziale. Da rivedere anche la procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali per l’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti.
Resta in carica la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, fino all’approvazione della nuova delibera che definisce l’equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia. Viene estesa a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni l’autorizzazione ad avvalersi delle agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi, con aggiudicazione a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, sul modello di quanto avviene già per la Presidenza del consiglio dei Ministri.
La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha una durata di 10 anni ed è preceduta da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio. Il trattamento economico di dipendenti, collaboratori e consulenti Rai, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, non potrà superare il tetto dei 240mila euro annui. Infine la legge delega il governo ad emanare decreti per la liberalizzazione degli orari e dei punti vendita dei giornali.