Se l’utente dice no’ alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. L’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.
Il principio è stato affermato dal Garante privacy che, al termine di una attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia nei confronti di un numero rilevante di utenti. L’Autorità ha quindi ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900mila euro.
Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.