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Il punto di vista legale. Oggi parliamo di dispositivi medici e Social Media, scoprendo che il connubio, per quanto difficile, talvolta è possibile. E i testimonial? Ecco come e quando

Avvocato Alberto Crivelli, founding partner di Amtf Avvocati

Nell’epoca dei social network, l’utilizzo degli stessi ai fini pubblicitari garantisce un’ampia visibilità dei prodotti e dei servizi di volta in volta offerti agli utenti. Tale forma di pubblicità è stata, tuttavia, oggetto di numerosi interventi normativi, molto diversi tra di loro, in considerazione del settore merceologico e dell’attività coinvolti.

Negli ultimi anni, in particolare, è sempre più frequente la pubblicità tramite i canali social di dispositivi medici tra cui si possono citare, ad esempio, gli allineatori dentali invisibili.

Ma tale forma di pubblicità, diretta ad un pubblico così vasto di utenti, è sempre da considerarsi lecita?

L’art. 21 del D.LGS 46/1997 e ss. mm. sancisce il divieto totale di pubblicità verso il pubblico di tutti quei dispositivi che possono essere venduti soltanto dietro prescrizione medica o essere impiegati, eventualmente, con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario, mentre la pubblicità dei dispositivi diversi da quelli appena richiamati è soggetta ad una preventiva autorizzazione del Ministero della Salute a seguito di uno specifico iter procedurale.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale, pertanto, i dispositivi in oggetto potranno essere sottoposti a messaggi pubblicitari che, come precisato all’interno delle nuove Linee Guida pubblicate dal Ministero della Salute in materia di pubblicità online dei dispositivi medici, potranno essere diffusi anche tramite: siti internet aziendali che promuovono pubblicità istituzionale, siti internet di proprietà aziendale e non, messaggi pubblicitari contente link attivabili, email, SMS e MMS, numeri verdi e social network.

Con particolare riferimento a questi ultimi, il Ministero della Salute, pur evidenziando come la promozione tramite social networkrischi di compromettere il requisito, indispensabile, della staticità del messaggio promozionale diffuso, essendo tali piattaforme generalmente aperte agli utenti, liberi di esprimere e manifestare le proprie opinioni, ha comunque deciso di consentire tale forma di promozione pubblicitaria, limitandola ai seguenti social network: Facebook, Instagram, Youtube, il cui utilizzo viene consentito a fronte, tuttavia, di significative limitazioni di alcune funzioni tipiche, tra cui, a titolo esemplificativo, la funzionalità “commenta” o quella “condividi”.

Circa l’utilizzo di messaggi email, SMS e MMS, la novità di maggior rilievo consiste nella possibilità di inviare pubblicità di prodotti autorizzati direttamente tramite SMS, previo consenso da parte dei consumatori e soltanto laddove siano presenti i requisiti minimi di legge (ossia che il prodotto pubblicizzato è un dispositivo medico e che occorre consultare le istruzioni per l’uso, il tutto espresso in una capienza massima di 160 caratteri).

Per quanto concerne la possibilità di diffondere messaggi pubblicitari dei dispositivi autorizzati tramite l’uso dei testimonial, quali soggetti largamente noti al pubblico, le nuove Linee Guida, pur ribadendo la circostanza secondo cui la pubblicità al pubblico non deve contenere alcuna raccomandazione diretta del prodotto, fanno salve alcune eccezioni, in particolare:

  • se il testimonial ha un ruolo attivo di accreditamento del prodotto e manifesta un chiaro invito ad acquistarlo, ovvero manifesta, sia pure implicitamente, una preferenza per il prodotto, il messaggio non è consentito;
  • il messaggio non è consentito neppure se il testimonial presenta i sintomi della patologia per cui il prodotto è indicato o se il messaggio lascia intendere che il testimonial utilizzi il prodotto.

In tutti gli altri casi, invece, il ricorso ai testimonial può considerarsi legittimo, salvo la facoltà che il Ministero si riserva di vietare la mera presenza del testimonial laddove si ravvisino rischi di un uso incongruo del prodotto con danni per la salute del consumatore.

Cosa succede in caso di violazione di quanto sopra previsto?

Navigando online è facile imbattersi in pubblicità che non tengono in alcun modo in considerazione le previsioni richiamate, la cui violazione può comportare, per colui che la effettua, sanzioni di carattere amministrativo fino ad un massimo di 15.493,71 Euro. Ad esempio, il titolare di un sito Internet che ospita il banner pubblicitario di un dispositivo medico dovrà necessariamente chiedere espressamente che lo stesso sia stato autorizzato dal Ministero della Salute, onde evitare di incorrere anch’egli nelle predette sanzioni, non avendo la possibilità di intervenire sul contenuto del banner stesso.

a cura dell’Avvocato Alberto Crivelli, founding partner di
Amtf Avvocati