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Agcom definisce l’equo compenso dovuto da Meta a GEDI per i contenuti giornalistici su Facebook

Agcom ha stabilito che Meta deve corrispondere un equo compenso a GEDI per l’uso online delle testate giornalistiche su Facebook. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo che coinvolge un social network in Italia
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Il 10 luglio 2025, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, il provvedimento sull’equo compenso dovuto da Meta per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche del Gruppo GEDI – proprietario di testate come La Repubblica e La Stampa, su Facebook. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’entità del risarcimento è stata fissata in 9 milioni di euro.

L’Autorità, intervenuta a seguito del mancato accordo tra le parti, ha esaminato le proposte economiche e ha ritenuto che nessuna fosse conforme ai criteri previsti dal Regolamento di cui alla delibera n. 3/23/CONS.

I criteri alla base della decisione

Di conseguenza, Agcom ha determinato l’equo compenso spettante a GEDI applicando un’aliquota fino al 70% su una base di calcolo costituita dai ricavi pubblicitari di Meta derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, al netto dei ricavi attribuibili al traffico di reindirizzamento generato verso i siti di GEDI.

Nel determinare la base di calcolo, l’Autorità ha tenuto conto del modello di business di Meta e dei meccanismi di funzionamento dei relativi servizi, definendo altresì il perimetro entro cui l’equo compenso deve essere calcolato. Tale passaggio ha comportato la definizione dei servizi di Meta che fanno un utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, l’analisi delle pubblicazioni di GEDI ammissibili e dei contenuti diffusi da Meta che si configurano come pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore e in base al Regolamento.

Alla base di calcolo l’Autorità ha applicato un’aliquota determinata sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:

a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni sui servizi del prestatore;
b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience online);
c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria;
d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;
g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.

Per ciascuno dei menzionati criteri sono state applicate delle percentuali calcolate in base a quanto previsto dal Regolamento e dalla Nota metodologica elaborata dall’Autorità, che fornisce indicazioni di dettaglio sui diversi elementi che compongono il modello di calcolo cui si attiene Agcom per la valutazione della conformità delle proposte economiche delle parti o per la definizione dell’ammontare dell’equo compenso.

Un precedente importante

Questa decisione rappresenta un passaggio significativo nel riconoscimento dei diritti degli editori nei confronti delle piattaforme digitali, definendo un precedente importante per la regolazione dell’equo compenso nel settore dell’informazione online.